Come si ottiene la cittadinanza italiana?
La legge italiana (in particolare la Legge 91/1992 e successive modifiche) prevede diversi percorsi per diventare cittadini italiani. Il percorso applicabile dipende dalla situazione personale: presenza di parenti italiani nella propria discendenza, matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana, oppure un periodo di residenza legale prolungato in Italia. Ogni percorso ha requisiti, documenti e tempi propri, spesso molto diversi tra loro.
Concessioni di cittadinanza per motivo (2024)
La residenza è il motivo più comune
klaro.legalPer matrimonio
Riguarda chi è sposato con un cittadino o una cittadina italiana. La legge prevede un'attesa minima di 2 anni di matrimonio (ridotta a 1 anno in presenza di figli, naturali o adottivi, della coppia). Se la residenza della coppia è all'estero, i tempi minimi raddoppiano rispetto a chi risiede in Italia.
Per residenza (naturalizzazione)
Riguarda chi vive legalmente in Italia per un periodo prolungato e continuativo. I termini previsti sono 10 anni per i cittadini extra-UE, 4 anni per i cittadini di un altro paese dell'Unione Europea, 5 anni per apolidi e rifugiati riconosciuti.
Per nascita (ius sanguinis)
Riguarda chi ha un antenato italiano, anche risalente a più generazioni (bisnonno, trisavolo o oltre). L'Italia riconosce la cittadinanza per discendenza senza limiti generazionali stabiliti dalla legge, a condizione che la catena di trasmissione non sia mai stata interrotta da una rinuncia o da un'acquisizione di altra cittadinanza secondo le regole vigenti nel periodo storico rilevante.
Per beneficio di legge
Riguarda i minori stranieri adottati da genitori italiani, oppure i minori nati in Italia che vi risiedono legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età: in questo caso la legge richiede una dichiarazione di volontà da presentare entro il diciannovesimo anno di età, pena la decadenza del beneficio.
Cittadinanza per matrimonio
Il matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana è uno dei percorsi più comuni verso la cittadinanza. La legge non prevede un'acquisizione automatica al momento delle nozze: il coniuge straniero deve presentare una domanda specifica e soddisfare requisiti precisi relativi a durata del matrimonio, conoscenza della lingua e assenza di precedenti penali rilevanti.
Tempi minimi
La legge richiede 2 anni di matrimonio se la residenza è in Italia, oppure 3 anni se la residenza è all'estero. In presenza di figli nati o adottati dalla coppia, questi termini si riducono della metà: 1 anno per chi risiede in Italia, 18 mesi per chi risiede all'estero. Il termine decorre dalla data del matrimonio, non dalla data della domanda.
Requisiti linguistici
Dal 2018 è richiesto un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da enti come CELI, CILS, PLIDA o altri enti certificatori accreditati dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri). Il certificato va allegato alla domanda ed è uno dei documenti più spesso dimenticati o ottenuti in ritardo.
Requisiti penali
La legge esclude chi ha condanne penali definitive superiori a 3 anni di reclusione, chi è stato condannato per reati contro la personalità dello Stato, e chi ha procedimenti penali in corso per reati considerati ostativi. La valutazione avviene anche tramite verifiche di sicurezza svolte dal Ministero dell'Interno, che possono allungare i tempi di istruttoria.
Matrimonio valido
Il matrimonio deve essere valido secondo la legge italiana e regolarmente registrato. Se le nozze si sono svolte all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune italiano competente (in genere il Comune di residenza o l'ultimo Comune di residenza in Italia di uno dei coniugi), tramite il Consolato italiano del paese dove è avvenuto il matrimonio.
Cittadinanza per residenza (naturalizzazione)
Chi risiede in Italia legalmente da un periodo di tempo sufficiente può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione. I termini minimi di residenza variano in base alla cittadinanza di origine e alla condizione personale del richiedente, e vanno dimostrati con continuità documentale per l'intero periodo richiesto.
Cittadini extra-UE: 10 anni
È richiesta la dimostrazione di 10 anni di residenza legale e ininterrotta sul territorio italiano. La continuità della residenza è un elemento chiave: non sono ammesse assenze dall'Italia superiori a 6 mesi consecutivi, né assenze complessive superiori a 10 mesi nell'arco di un singolo anno del periodo considerato.
Cittadini UE: 4 anni
I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea possono presentare domanda dopo soli 4 anni di residenza legale in Italia, un termine significativamente più breve rispetto a quello previsto per i cittadini di paesi extra-UE, in ragione della libera circolazione garantita dal diritto europeo.
Rifugiati e apolidi: 5 anni
Chi ha ottenuto lo status di rifugiato riconosciuto dalle autorità italiane, oppure è formalmente riconosciuto come apolide, può presentare domanda dopo 5 anni di residenza legale, un termine intermedio rispetto a quelli previsti per cittadini UE ed extra-UE.
Requisiti di reddito
È richiesta la dimostrazione di un reddito adeguato per ciascuno degli ultimi 3 anni fiscali, non solo per l'ultimo. La soglia minima di riferimento è di circa €8.263,31 annui per persona singola, con una maggiorazione di circa €516 per il coniuge convivente e circa €516 per ogni figlio a carico. È possibile fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, sommando le entrate di più componenti.
Cittadinanza per nascita (ius sanguinis)
L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che riconosce la cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) senza un limite di generazioni fissato dalla legge. Chi ha un antenato italiano, anche molto lontano nel tempo, può avere diritto alla cittadinanza, a condizione di poter documentare l'intera catena di discendenza in modo continuo e coerente.
Il principio
Se il padre, la madre, un nonno, un bisnonno (o un antenato ancora più lontano) era cittadino italiano al momento della nascita del figlio, la cittadinanza si trasmette automaticamente per linea di sangue, generazione dopo generazione, indipendentemente dal paese in cui i discendenti sono nati o hanno vissuto.
Quando la catena si interrompe
La trasmissione si interrompe se un antenato ha formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana, oppure ha acquisito un'altra cittadinanza prima del 1948 seguendo regole che, per la linea materna, escludevano storicamente la trasmissione automatica alla prole. Per le richieste basate su una linea materna anteriore al 1948, la via amministrativa ordinaria non è praticabile e la legge prevede il ricorso al tribunale civile competente.
Documenti chiave
Sono necessari i certificati di nascita, matrimonio e morte di TUTTI gli antenati che compongono la catena, a partire dall'avo emigrato dall'Italia fino al richiedente attuale, senza salti generazionali. A questi si aggiunge il certificato di non rinuncia alla cittadinanza italiana rilasciato dal Consolato competente, che attesta che l'antenato emigrato non ha mai rinunciato formalmente al proprio status.
Dove fare domanda
Chi risiede in Italia presenta la domanda al Comune di residenza. Chi risiede all'estero deve rivolgersi al Consolato italiano territorialmente competente per la propria zona di residenza. È utile sapere che le liste d'attesa per un appuntamento possono superare i 10 anni in alcuni consolati, in particolare in alcune aree del Sud America dove le richieste sono numerose.
Documenti necessari
L'elenco dei documenti richiesti varia in base al tipo di domanda presentata, ma esiste un nucleo di documenti comuni a tutti i percorsi. La raccolta di questi documenti richiede spesso tempo, perché coinvolge enti diversi (comuni, tribunali, consolati, enti certificatori) e in alcuni casi paesi diversi da quello di residenza attuale.
Documenti comuni a tutti
Certificato di nascita con apostille (o legalizzazione consolare per i paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja), certificato penale del paese di origine e di ogni altro paese in cui si è risieduto per un periodo significativo, certificato di residenza, documento d'identità in corso di validità, codice fiscale italiano rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Per matrimonio (in più)
Certificato di matrimonio, certificato di cittadinanza italiana del coniuge, certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B1, ricevuta del versamento del contributo di €250 tramite PagoPA.
Per residenza (in più)
Certificato storico di residenza che documenti la continuità dei periodi richiesti, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni fiscali (modello 730 o modello Redditi, ex Unico), certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B1.
Per ius sanguinis (in più)
Certificati di nascita, matrimonio e morte (quando applicabile) di ogni singolo antenato della catena di discendenza, senza interruzioni. Certificato di non rinuncia alla cittadinanza italiana relativo all'antenato emigrato. Tutti i documenti devono essere muniti di apostille (o legalizzazione) e di traduzione giurata in italiano, quando redatti in altra lingua.
Come fare domanda
La procedura di presentazione varia in base al tipo di cittadinanza richiesta e al luogo di residenza del richiedente al momento della domanda. Di seguito sono descritti i passaggi principali previsti dalla normativa vigente.
Portale ALI (online)
Per le domande basate su matrimonio e residenza, la presentazione avviene online tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno (che ha sostituito il precedente portale K10). È necessario creare un account tramite identità digitale SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), compilare il modulo con i propri dati e caricare in formato digitale tutti i documenti richiesti.
Al Comune
Per le domande di ius sanguinis presentate da chi risiede in Italia, la domanda si presenta all'ufficio di stato civile del Comune di residenza. L'ufficiale di stato civile verifica la completezza dei documenti e la coerenza dell'intera catena di discendenza documentata.
Al Consolato
Chi risiede all'estero deve rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio. È necessario prenotare un appuntamento tramite i canali indicati dal singolo consolato: i tempi di attesa per ottenere un appuntamento possono essere molto lunghi, in alcuni casi superiori a 10 anni.
Giuramento
Dopo l'approvazione della domanda, la legge prevede che il richiedente presti giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana entro 6 mesi dalla data del decreto di concessione. Il giuramento si svolge presso il Comune di residenza, davanti all'ufficiale di stato civile, ed è l'atto che perfeziona formalmente l'acquisizione della cittadinanza.
Tempi di attesa
I tempi di attesa variano molto in base al tipo di richiesta, al carico di lavoro dell'ufficio competente e alla completezza della documentazione presentata. Di seguito una stima realistica basata sui termini di legge e sulla prassi amministrativa.
Tempi medi di attesa per tipo di richiesta
In mesi — i consolati nelle Americhe hanno i tempi più lunghi
klaro.legalPer matrimonio: 24-48 mesi
La legge prevede un termine massimo di 730 giorni (2 anni) dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento. Nella prassi, una parte consistente delle domande viene effettivamente definita entro 24 mesi, ma ritardi che portano il procedimento fino a 48 mesi non sono infrequenti, spesso a causa dei controlli di sicurezza o di documentazione incompleta.
Per residenza: 24-48 mesi
Anche per le domande basate sulla residenza il termine legale di riferimento è di 730 giorni. La complessità della documentazione reddituale e i controlli di sicurezza svolti da più amministrazioni possono tuttavia allungare sensibilmente i tempi effettivi.
Per ius sanguinis: variabile
Per le domande presentate in Italia al Comune, i tempi tipici sono di 6-12 mesi. Per le domande presentate all'estero tramite Consolato, i tempi variano da circa 2 anni fino a oltre 10 anni, a seconda del consolato competente e del volume di richieste ricevute: alcuni consolati in Sud America registrano liste d'attesa superiori ai 10 anni.
Un elemento che incide sui tempi
La completezza e la correttezza formale della documentazione presentata al momento della domanda è uno dei fattori che incide maggiormente sui tempi di lavorazione. Un documento mancante, scaduto o non conforme (ad esempio privo di apostille o traduzione giurata) può comportare richieste di integrazione che aggiungono mesi al procedimento.

Quanto costa
La cittadinanza italiana comporta dei costi fissi stabiliti dalla normativa vigente, a cui si aggiungono le spese variabili per ottenere e legalizzare i documenti necessari, che dipendono dal paese di provenienza e dal numero di certificati richiesti.
Contributo obbligatorio: €250
Per le domande basate su matrimonio o su residenza è previsto un contributo di €250, versato tramite il sistema PagoPA al momento della presentazione della domanda. Questo contributo non è previsto per le domande di ius sanguinis, che seguono una procedura amministrativa diversa.
Marca da bollo: €16
È richiesta una marca da bollo del valore di €16 da allegare alla domanda, reperibile presso qualsiasi tabaccheria autorizzata alla vendita di valori bollati.
Costi extra
Alle spese fisse si aggiungono i costi variabili: traduzione giurata dei documenti, indicativamente €30-80 per documento; apostille o legalizzazione, con costi variabili in base al paese di rilascio; certificato di lingua italiana B1, indicativamente €100-200 per l'iscrizione all'esame. Nel complesso, le spese accessorie per matrimonio e residenza si aggirano indicativamente tra €400 e €800.
Ius sanguinis: costa meno in contributi, ma più in ricerche
Non è dovuto il contributo di €250 previsto per matrimonio e residenza. I costi principali riguardano invece la ricerca genealogica, il reperimento dei certificati storici presso archivi e comuni, le apostille e le traduzioni giurate. A seconda della complessità della ricerca e del numero di generazioni coinvolte, la spesa complessiva può variare indicativamente tra €500 e €2.000.
Doppia cittadinanza
Un aspetto importante della normativa italiana riguarda la doppia cittadinanza: l'Italia consente di mantenere anche altre cittadinanze (doppia o multipla) al momento dell'acquisizione di quella italiana, senza obbligo di rinuncia alla cittadinanza precedente.
L'Italia la permette
L'Italia riconosce pienamente la possibilità di doppia (o multipla) cittadinanza dal 1992, in base all'articolo 11 della Legge 91/1992. Chi acquisisce la cittadinanza italiana può quindi restare cittadino anche di un altro paese o di più paesi contemporaneamente, senza che la legge italiana imponga alcuna rinuncia.
Le regole del paese di origine possono differire
Non tutti i paesi ammettono la doppia cittadinanza allo stesso modo dell'Italia. Alcuni ordinamenti prevedono la perdita automatica della cittadinanza originaria quando si acquisisce una cittadinanza straniera. Le regole specifiche del proprio paese di origine su questo punto sono verificabili presso le autorità competenti di quel paese, prima di presentare la domanda in Italia.
Stessi diritti
Chi ha la doppia cittadinanza, italiana e straniera, ha in Italia gli stessi diritti di chi possiede solo la cittadinanza italiana: diritto di voto, libertà di lavorare in qualsiasi paese dell'Unione Europea, accesso all'assistenza sanitaria, diritti pensionistici. La normativa italiana non prevede alcuna limitazione di questi diritti in base al possesso di un'altra cittadinanza.

Errori comuni da evitare
Un numero significativo di domande viene respinto o subisce ritardi rilevanti a causa di errori che la normativa e la prassi amministrativa permettono di individuare in anticipo. Ecco i più frequenti, con una spiegazione del meccanismo che li rende problematici.
Documenti incompleti o scaduti
È la causa più comune di rigetto o di richiesta di integrazione. È utile verificare che tutti i certificati siano apostillati, tradotti da un traduttore giurato e ancora in corso di validità al momento della presentazione: i certificati penali, in particolare, hanno spesso una validità limitata a 6 mesi dalla data di emissione.
Interruzione della residenza
Per la naturalizzazione, la legge richiede che la residenza sia continuativa per l'intero periodo previsto (10, 5 o 4 anni a seconda dei casi). Un'assenza dall'Italia superiore ai limiti previsti (6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi in un anno) può interrompere il conteggio del periodo utile, con la conseguenza di dover ricominciare a maturare il requisito.
Reddito insufficiente
Il requisito di reddito deve risultare soddisfatto per ciascuno degli ultimi 3 anni fiscali, non solo per l'ultimo anno disponibile. Se anche un solo anno risulta sotto la soglia minima, la domanda può essere respinta per questo motivo. La normativa consente di considerare il reddito complessivo del nucleo familiare, sommando le entrate di più componenti conviventi.
Dimenticare il certificato B1
Dal 2018 il certificato di lingua italiana di livello B1 è obbligatorio per le domande basate su matrimonio e su residenza. Molti richiedenti non tengono conto del tempo necessario per prenotare e sostenere l'esame prima di presentare la domanda: le sessioni d'esame presso gli enti certificatori hanno disponibilità limitata e si esauriscono con anticipo rispetto alla data dell'esame.