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Dimissioni Volontarie

Come lasciare il lavoro nel modo giusto

Vuoi lasciare il tuo lavoro? Le dimissioni volontarie hanno regole precise: devono essere fatte online, serve il preavviso e hai diritto al TFR. Questa guida ti spiega tutto passo dopo passo, in modo semplice e chiaro, con i riferimenti normativi principali e gli esempi più comuni.

Cosa sono le dimissioni volontarie?

Le dimissioni volontarie sono la tua decisione di lasciare il posto di lavoro. Dal 2016, per evitare le cosiddette 'dimissioni in bianco' (moduli pre-firmati dal lavoratore all'assunzione e usati dal datore in un momento a lui favorevole), devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro. La norma di riferimento è il D.Lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, che ha introdotto questo obbligo per rafforzare la tutela dei lavoratori.

La tua scelta, il tuo diritto

Puoi dimetterti in qualsiasi momento, senza dover dare una motivazione. È un diritto garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile in materia di lavoro subordinato, che tutela la libertà di recesso del lavoratore. Il datore di lavoro non può rifiutare le tue dimissioni né condizionarle ad accordi non richiesti dalla legge: può solo negoziare i tempi del preavviso.

Solo online dal 2016

Le dimissioni devono essere inviate tramite il portale ClicLavoro (oggi accessibile da servizi.lavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro. Le dimissioni scritte a mano, via email o comunicate verbalmente NON hanno valore legale, con le eccezioni indicate di seguito. Questo significa che, finché non risulta trasmesso il modulo telematico, il rapporto di lavoro formalmente continua.

Eccezioni alla procedura online

Non serve la procedura telematica per: lavoratori domestici (colf/badanti), lavoratori marittimi, lavoratori in periodo di prova, dimissioni rassegnate in sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro, sindacato, commissioni di certificazione). In questi casi bastano le dimissioni scritte, con data e firma, consegnate o inviate al datore di lavoro con modalità che ne provino la ricezione.

Procedura telematica: come fare

La procedura è pensata per essere semplice, ma deve essere seguita con precisione: un errore nei dati inseriti può creare problemi con la decorrenza del preavviso o con il calcolo delle competenze finali. Ecco i passaggi principali.

4 passi per le dimissioni volontarie

Passo 1: Accedi con SPID o CIE

Vai sul portale servizi.lavoro.gov.it e accedi con SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Se non hai queste credenziali o non ti senti sicuro nell'uso del portale, puoi delegare un patronato, un'organizzazione sindacale o un consulente del lavoro, che compileranno il modulo per tuo conto.

Passo 2: Compila il modulo

Inserisci i dati del datore di lavoro (codice fiscale, ragione sociale), la data di inizio rapporto, il tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato, apprendistato) e la data dell'ultimo giorno di lavoro effettivo, calcolata tenendo conto del preavviso. Indica chiaramente se si tratta di dimissioni volontarie ordinarie o di dimissioni per giusta causa, perché la qualificazione incide sul diritto alla NASpI.

Passo 3: Invia e scarica la ricevuta

Clicca 'Invia'. Il sistema genera un modulo con un codice identificativo univoco e una marca temporale che attesta il momento esatto dell'invio. Il datore di lavoro riceve automaticamente la comunicazione tramite il portale. È importante scaricare e conservare la ricevuta, perché è la prova che le dimissioni sono state trasmesse correttamente e da quella data decorrono sia il preavviso che il termine di 7 giorni per un'eventuale revoca.

Alternativa: tramite patronato

Se non riesci a completare la procedura online autonomamente, puoi rivolgerti a un patronato (ad esempio CGIL, CISL, UIL) o a un consulente del lavoro abilitato. Il servizio offerto dal patronato è generalmente gratuito per il lavoratore. Un consulente del lavoro privato potrebbe invece richiedere un compenso per l'assistenza nella compilazione e nell'invio del modulo.

Il preavviso: quanto dura?

Il preavviso è il periodo che, secondo la legge e il contratto collettivo, devi normalmente lavorare dopo aver comunicato le dimissioni prima che il rapporto si chiuda effettivamente. La durata dipende dal tuo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), dall'anzianità di servizio e dal livello di inquadramento professionale.

Preavviso per CCNL e anzianità (giorni di calendario)

Verifica sempre il tuo contratto collettivo per il dato esatto

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Come calcolare il preavviso

La durata esatta è stabilita dal tuo CCNL, non da una regola unica valida per tutti i settori. Alcuni riferimenti indicativi: Commercio, in genere da 15 a 120 giorni in base a livello e anzianità; Metalmeccanico, da 7 giorni a 4 mesi; Pubblico impiego, generalmente da 1 a 4 mesi. Il dato esatto va sempre verificato consultando il proprio contratto collettivo o la sezione dedicata al preavviso nel contratto individuale.

Mancato preavviso = indennità

Se non lavori durante il periodo di preavviso senza un accordo con il datore, quest'ultimo può trattenere l'indennità di mancato preavviso dalla busta paga finale o dal TFR. Questa indennità corrisponde, in linea di principio, alla retribuzione che avresti percepito lavorando durante il preavviso, comprese le voci accessorie previste dal CCNL.

Esonero dal preavviso

Il datore di lavoro può decidere di esonerarti dal preavviso, pagandoti comunque l'indennità corrispondente senza richiedere la prestazione lavorativa. In alternativa, lavoratore e datore possono accordarsi per un preavviso più breve di quello previsto dal CCNL. In caso di dimissioni per giusta causa, il preavviso non è dovuto in nessuna delle due direzioni.

Da quando decorre

Il preavviso decorre generalmente dal giorno successivo a quello in cui il datore riceve la comunicazione telematica delle dimissioni. Molti contratti collettivi prevedono però regole specifiche, ad esempio la decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese, indipendentemente dalla data esatta di invio: anche questo aspetto va verificato nel proprio CCNL.

Dimissioni per giusta causa

Se il datore di lavoro ha commesso gravi violazioni degli obblighi contrattuali, la legge consente di dimettersi per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. In questo caso non è richiesto il preavviso ed è previsto il diritto alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.

Dimissioni volontarie vs giusta causa

Quando è giusta causa

Sono generalmente considerate ipotesi di giusta causa: il mancato pagamento dello stipendio per periodi prolungati, situazioni di mobbing o molestie, il mancato versamento dei contributi previdenziali, un trasferimento non giustificato da effettive esigenze aziendali, una modifica peggiorativa delle mansioni (demansionamento) e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Vantaggi importanti

Dimettersi per giusta causa comporta alcune conseguenze specifiche: non è dovuto il preavviso e spetta invece l'indennità sostitutiva a carico del datore; matura il diritto alla NASpI; è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel modulo telematico è necessario indicare espressamente 'giusta causa' come motivo delle dimissioni, e non genericamente 'dimissioni volontarie'.

Raccogli le prove

Prima di inviare le dimissioni per giusta causa, la documentazione della violazione lamentata assume un ruolo centrale: email, buste paga che attestino ritardi o mancati pagamenti, testimonianze di colleghi, certificati medici in caso di mobbing con conseguenze sulla salute. Se il datore di lavoro contesta la qualificazione come giusta causa, l'onere di dimostrarla davanti al giudice del lavoro spetta al lavoratore.

TFR e ultima busta paga

Quando ti dimetti, la legge riconosce il diritto a ricevere il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e l'ultima busta paga con tutte le competenze economiche maturate fino all'ultimo giorno di lavoro.

TFR: quando lo ricevi

Il TFR deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. I tempi pratici di pagamento variano da azienda ad azienda: alcune liquidano il TFR insieme all'ultima busta paga, altre entro 30-45 giorni dalla cessazione. Se il TFR è rimasto in azienda, viene versato al lavoratore; se invece è stato destinato a un fondo di previdenza complementare, resta accantonato nel fondo secondo le regole di quel fondo.

L'ultima busta paga

L'ultima busta paga deve contenere: lo stipendio calcolato fino all'ultimo giorno effettivamente lavorato, le ferie non godute (da pagare come indennità sostitutiva), i permessi non goduti (parimenti da pagare), i ratei di tredicesima e, se prevista dal CCNL, quattordicesima, e gli eventuali straordinari non ancora liquidati. Da queste voci va sottratta, se applicabile, l'indennità di mancato preavviso a carico del lavoratore.

Come si calcola il TFR

Il TFR si calcola, per ogni anno di servizio, dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5; la quota così ottenuta viene poi rivalutata annualmente con un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Ad esempio, con una retribuzione annua lorda di 25.000 euro, la quota di TFR maturata in un anno è di circa 1.851 euro, prima della rivalutazione.

Tassazione del TFR

Il TFR viene tassato con il regime della tassazione separata, quindi non si somma al reddito complessivo dell'anno in cui viene percepito. In questo modo l'aliquota effettiva applicata è generalmente più favorevole rispetto all'IRPEF ordinaria a scaglioni. In particolare, si applica l'aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi cinque anni di lavoro.

NASpI: ho diritto alla disoccupazione?

La risposta dipende in modo determinante dal tipo di dimissioni presentate. Non tutte le forme di cessazione volontaria del rapporto danno diritto alla NASpI, l'indennità di disoccupazione gestita dall'INPS.

Diritti per tipo di dimissioni

100% = hai diritto, 0% = non hai diritto

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Dimissioni volontarie: NO NASpI

Se ti dimetti volontariamente, senza una giusta causa riconosciuta, non hai diritto alla NASpI. La disoccupazione è pensata per chi perde il lavoro in modo involontario, ad esempio a seguito di licenziamento o di scadenza di un contratto a tempo determinato non rinnovato.

Giusta causa: SÌ NASpI

Se ti dimetti per giusta causa (ad esempio per stipendi non pagati o situazioni di mobbing), la legge riconosce il diritto alla NASpI. In sede di domanda all'INPS può essere necessario dimostrare la giusta causa con documentazione adeguata, poiché l'INPS verifica la coerenza tra il motivo dichiarato e la documentazione presentata.

Risoluzione consensuale: dipende

La risoluzione consensuale del rapporto, quando avviene in sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro o sede sindacale), dà generalmente diritto alla NASpI. La risoluzione consensuale semplice, cioè un accordo privato tra le parti senza passaggio in sede protetta, in linea generale non dà questo diritto, salvo il caso particolare del rifiuto legittimo di un trasferimento imposto dal datore di lavoro.

Procedura dimissioni telematiche

Revocare le dimissioni

Hai cambiato idea dopo aver inviato le dimissioni? La legge prevede la possibilità di revocarle entro un termine preciso: 7 giorni di calendario dalla data di trasmissione tramite il portale telematico.

7 giorni per ripensarci

Il lavoratore ha 7 giorni di calendario, non lavorativi, dalla data di trasmissione telematica per revocare le dimissioni. La revoca deve essere effettuata sempre tramite il portale ClicLavoro, seguendo una procedura analoga a quella usata per le dimissioni. Il datore di lavoro non può rifiutare una revoca presentata entro questo termine.

Come revocare

Accedi al portale servizi.lavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individua la comunicazione di dimissioni già inviata e seleziona l'opzione 'Revoca'. Il sistema trasmette automaticamente la revoca al datore di lavoro. Come per l'invio originario, conviene conservare la ricevuta generata dal sistema.

Dopo 7 giorni: troppo tardi

Trascorsi i 7 giorni, la revoca unilaterale non è più possibile tramite il portale. Resta solo la possibilità di chiedere al datore di lavoro di essere riassunti, ma il datore non è in alcun modo obbligato ad accettare questa richiesta. Per questo motivo, il termine di riflessione prima dell'invio ha un peso pratico rilevante.

I tuoi diritti quando ti dimetti

Anche in caso di dimissioni volontarie, la legge riconosce al lavoratore alcuni diritti importanti che il datore di lavoro è tenuto a rispettare indipendentemente dal motivo della cessazione.

TFR: sempre dovuto

Il TFR spetta sempre, indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto, incluse le dimissioni volontarie senza giusta causa. È una somma già maturata durante il rapporto di lavoro, non una concessione legata al tipo di cessazione. Se il datore non lo corrisponde nei tempi previsti, la legge consente di agire per il recupero delle somme dovute.

Ferie e permessi non goduti

Le ferie e i permessi non goduti al momento della cessazione devono essere retribuiti nell'ultima busta paga come indennità sostitutiva. Se il datore propone di 'consumare' le ferie residue durante il periodo di preavviso, questo può avvenire solo tramite un accordo tra le parti, non come imposizione unilaterale.

Certificato di lavoro

Il lavoratore ha diritto a ricevere un certificato di servizio che attesti il periodo lavorato, la qualifica contrattuale e le mansioni effettivamente svolte. Il datore di lavoro è obbligato a rilasciarlo su richiesta, essendo un documento utile per la ricerca di una nuova occupazione.

Verifica dei contributi

È possibile controllare sul sito INPS, tramite l'estratto contributivo, che tutti i contributi siano stati versati correttamente fino all'ultimo giorno di lavoro. In caso di contributi mancanti o non versati, la legge prevede un termine di 5 anni per effettuare una segnalazione all'INPS.

Diritti del lavoratore alle dimissioni

Errori comuni da evitare

Nella prassi, diversi lavoratori commettono errori che possono avere conseguenze economiche rilevanti al momento delle dimissioni. Ecco i più frequenti.

Dare le dimissioni verbali o via email

Le dimissioni comunicate verbalmente, scritte a mano o inviate via email semplice non sono valide, salvo le eccezioni previste per periodo di prova, lavoro domestico e sedi protette. Solo la procedura telematica ha pieno valore legale: senza l'invio online, il rapporto di lavoro risulta formalmente ancora in essere.

Non rispettare il preavviso

Se il lavoratore non presta servizio durante il periodo di preavviso senza un accordo specifico con il datore, quest'ultimo trattiene l'indennità di mancato preavviso, che in alcuni CCNL può corrispondere a 1-4 mesi di stipendio. Si tratta di un costo significativo, spesso evitabile pianificando con attenzione la data dell'ultimo giorno lavorato.

Dimettersi di impulso

Prima di inviare le dimissioni, diversi elementi meritano attenzione: la disponibilità di un'altra occupazione, il calcolo del TFR maturato, la situazione dei contributi versati e la consapevolezza che, con dimissioni volontarie ordinarie, non spetta la NASpI. Una valutazione di questi aspetti prima dell'invio può evitare sorprese economiche.

Non documentare la giusta causa

Chi si dimette per giusta causa senza aver raccolto prove adeguate rischia di vedere contestata questa qualificazione, con la conseguente perdita del diritto alla NASpI e dell'indennità sostitutiva del preavviso. Documentazione utile comprende email, buste paga incomplete o in ritardo, testimonianze e certificati medici pertinenti, da raccogliere prima dell'invio del modulo.

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Domande frequenti sulle dimissioni volontarie

Le dimissioni devono essere fatte online?

Sì, dal 2016 le dimissioni devono essere inviate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), ai sensi del D.Lgs. 151/2015. Eccezioni: lavoro domestico, periodo di prova, lavoratori marittimi, dimissioni in sede protetta.

Quanto preavviso devo dare?

Dipende dal tuo CCNL, dall'anzianità e dal livello di inquadramento. Nel settore Commercio si va generalmente da 15 a 120 giorni, nel Metalmeccanico da 7 giorni a 4 mesi. Il dato esatto si trova consultando il proprio contratto collettivo o chiedendo al sindacato di categoria.

Posso dimettermi senza preavviso?

Sì, ma in questo caso il datore di lavoro può trattenere l'indennità di mancato preavviso dalla busta paga finale. L'unica eccezione prevista dalla legge riguarda le dimissioni per giusta causa, che non richiedono preavviso.

Ho diritto alla NASpI se mi dimetto?

No, le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fa eccezione il caso delle dimissioni per giusta causa (ad esempio stipendi non pagati o mobbing), che danno diritto all'indennità di disoccupazione.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, la legge concede 7 giorni di calendario dalla data di invio per revocare le dimissioni, sempre tramite lo stesso portale telematico. Trascorso questo termine, la revoca unilaterale non è più possibile.

Quando ricevo il TFR?

Il TFR deve essere pagato alla cessazione del rapporto di lavoro. In pratica, viene liquidato con l'ultima busta paga oppure entro 30-45 giorni. Se destinato a un fondo di previdenza complementare, resta accantonato nel fondo.

Cosa succede alle ferie non godute?

Le ferie non godute vengono pagate nell'ultima busta paga come indennità sostitutiva. Vale la stessa regola per i permessi non goduti e per i ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima.

Posso dimettermi durante la malattia?

Sì, è possibile dimettersi anche durante un periodo di malattia. Il preavviso decorre normalmente e il periodo di malattia, se coincide con il preavviso, non ne sospende automaticamente il decorso.

Le dimissioni durante la gravidanza sono valide?

Sì, ma con tutele speciali previste dalla legge. Le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino al compimento di 3 anni del figlio devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In questo caso è riconosciuto il diritto alla NASpI.

Cos'è la risoluzione consensuale?

È un accordo tra lavoratore e datore di lavoro per terminare il rapporto. Se stipulata in sede protetta (Ispettorato del Lavoro o sindacato), dà diritto alla NASpI. Se stipulata privatamente, generalmente questo diritto non sussiste.

Posso essere costretto a dimettermi?

No. Le dimissioni ottenute sotto minaccia o pressione possono essere impugnate davanti al giudice del lavoro. La procedura telematica obbligatoria è stata introdotta proprio per contrastare il fenomeno delle cosiddette 'dimissioni in bianco'.

Devo firmare qualcosa in azienda?

No. Le dimissioni sono valide esclusivamente tramite il portale telematico. L'azienda può chiedere di firmare documenti interni di natura organizzativa, ma questi non sostituiscono in alcun modo la procedura online.

Quanto costa dimettersi?

La procedura telematica in autonomia è gratuita. Anche l'assistenza offerta da un patronato è generalmente gratuita per il lavoratore. Un consulente del lavoro privato può invece richiedere un compenso, di norma nell'ordine di 50-150 euro.

Posso dimettermi durante il periodo di prova?

Sì, e in questo caso non è richiesta la procedura telematica. Sono sufficienti dimissioni scritte, anche tramite email. Non è previsto preavviso e la cessazione del rapporto è di norma immediata.

Cosa succede ai buoni pasto non usati?

I buoni pasto non utilizzati generalmente non vengono rimborsati, perché sono considerati un benefit e non una componente della retribuzione. Eventuali eccezioni vanno verificate nel CCNL applicato o in accordi aziendali specifici.

Questa guida è a scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale professionale. Le leggi possono cambiare. Per casi specifici, consulta un avvocato.